Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
Articolo 4Articolo 6
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10 dicembre 1994
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Versione
9 aprile 1997
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6 settembre 1997
Art. 5. Pagamento delle spese dello Stato 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualita', emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno.
2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall' articolo 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , puo' essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente gia' effettuati a valere sull'impegno.
3. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.
4. L'ordine di pagare da' luogo, a cura della competente Ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa gia' presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo articolo 6.
5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonche' l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 , 5 , 6 , 13 , 16 , 17 , 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998". ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Entrata in vigore il 6 settembre 1997
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