Articolo 6 del Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26
Articolo 5Articolo 7
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31 gennaio 1995
Art. 6. Differimento di termini in materia di lavoro 1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e' fissata al 1 marzo 1995.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1995
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