Art. 1. 1. I compensi a vacazione previsti dall' articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143 , come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233 , sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233 , cosi' recita:
"I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233 , cosi' recita:
"I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto".