Articolo 79 del Regolamento del Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 novembre 1933
Art. 79.

Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale del magistrato e dell'impiegato e' quello conferito loro all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione dell'ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio. All'atto del collocamento a riposo, puo' essere conferito al magistrato ed all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

I magistrati e gli impiegati che cessino dal servizio, tranne che per provvedimenti disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero usare del titolo onorifico loro conferito.
Entrata in vigore il 1 novembre 1933
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