Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364
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1 novembre 1933
Art. 52.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, e' redatto giornalmente il verbale, che e' sottoscritto dai commissari e dal segretario.

La Commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della Corte. Questi, riconosciuta la regolarita' del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda dei casi indicati nei precedenti articoli 42 e 43, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione e' ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.
Entrata in vigore il 1 novembre 1933
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