Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1983
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 novembre 1961
Art. 20.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non da ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia al le scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerato sedi ordinarie di servizio.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente