Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione dura, in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro, per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Il Consiglio di amministrazione dura, in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro, per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.