Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1983
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 novembre 1961
Art. 18.
Il posto di preside e' confermato mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonche' tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 .
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e', qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell' art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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