Articolo 14 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 giugno 1991
Articolo 14
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita. La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo' essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanita' e della moralita' pubbliche, oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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