Articolo 21 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 giugno 1991
Articolo 21
Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affiche' l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero puo' essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinche' il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinche', in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono reponsabili;
e) Ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinche' le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorita' o dagli organi competenti.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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