Articolo 12 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 giugno 1991
Articolo 12
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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