Articolo 42 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 41Articolo 43
Versione
12 giugno 1991
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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