Articolo 8 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 giugno 1991
Articolo 8
Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinche' la sua identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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