Articolo 7 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 giugno 1991
Articolo 7
Il fanciullo e' registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinche' questi diritti siano attuati in conformita con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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