Articolo 6 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 giugno 1991
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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