Articolo 16 - Convenzione della Legge 27 maggio 1991, n. 176
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 giugno 1991
Articolo 16
Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Entrata in vigore il 12 giugno 1991
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