Articolo 19 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
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Art. 19. (Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all' articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma e' funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 . 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)) . 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)) .
Entrata in vigore il 11 dicembre 2025
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