Art. 12.
(Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonche' per il monitoraggio di sistema)
1. Gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in attuazione dell' articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono avviati in coordinamento alle misure stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tengono inoltre conto delle seguenti linee d'azione prioritarie. A tal fine, all' articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto iv e' sostituito dal seguente:
"iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale;"; b) dopo il punto iv, sono aggiunti i seguenti:
"iv.1 alla realizzazione di comunita' dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 28, del 2011, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale). - (omissis).
b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale.
iv.1 alla realizzazione di comunita' dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.».
(Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonche' per il monitoraggio di sistema)
1. Gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in attuazione dell' articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono avviati in coordinamento alle misure stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tengono inoltre conto delle seguenti linee d'azione prioritarie. A tal fine, all' articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto iv e' sostituito dal seguente:
"iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale;"; b) dopo il punto iv, sono aggiunti i seguenti:
"iv.1 alla realizzazione di comunita' dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 28, del 2011, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale). - (omissis).
b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale.
iv.1 alla realizzazione di comunita' dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.».