Art. 25. (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (33)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (33)
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente informatizzate.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (33)
6-bis. ((Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.)) 6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (34)
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (33)
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente informatizzate.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (33)
6-bis. ((Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.)) 6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (34)
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".