Articolo 49 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Articolo 45 bisArticolo 50
Versione
15 dicembre 2021
Art. 49. (Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano) 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente