Articolo 18 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Articolo 17Articolo 19
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15 dicembre 2021
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29 aprile 2022
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30 dicembre 2024
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22 novembre 2025
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.L. 21 NOVEMBRE 2025, N. 175))
Entrata in vigore il 22 novembre 2025
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