Art. 26. (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici) 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)) , per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all' articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorita' competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricita', secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalita' attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192 , o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all' articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 . 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilita' tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, e' evidenziata dal progettista nella relazione di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , e dettagliata esaminando la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e' ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 .
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Commentario • 1
- 1. Decreto FER-X transitorio: al via le procedure competitive per gli impianti sopra 1 MWAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 luglio 2025
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/12/2024, n. 7417Provvedimento: […] nonché “se il progetto risulti corredato dai progetti degli impianti così come prescritto dal D.M. 37/08 [e] se il progetto rispetti l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 28/2011 (abrogato e modificato dall'art. 26 del d.lgs. 199 del 2021) ”. […] 22.4. – Quanto precede – si aggiunga – al netto del rilievo secondo cui, con specifico riferimento alla questione (affrontata con il quesito sub 3) del rispetto dell'art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 28/2011 (per come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 199 del 2021), l'istanza di p.d.c. (del 2019) è antecedente alla cit . novella del 2021 sicché, come condivisibilmente obiettato dal tecnico del ricorrente, non può certamente rimproverarsi all'istante, […]Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 15/06/2023, n. 3628Provvedimento: […] c) specifichi se il progetto risulti corredato dai progetti degli impianti così come prescritto dal D.M. 37/08; d) specifichi se il progetto rispetti l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 28/2011 (abrogato e modificato dall'art. 26 del d.lgs. 199 del 2021). c) la verificazione avrà luogo entro il termine del 18 settembre 2023; d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 1 ottobre 2023.Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/05/2025, n. 9978Provvedimento: […] In proposito, occorre preliminarmente considerare che l'art. 11 e l'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 (poi abrogati dall'art. 26 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199) prevedevano l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione rilevante.Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/05/2025, n. 9977Provvedimento: […] Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che l'art. 11 e l'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 (poi abrogati dall'art. 26 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199) prevedevano l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione rilevante.Leggi di più...
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