2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e' soppresso.
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile , fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e successive modificazioni. ))