Articolo 8 bis del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Articolo 7 bisArticolo 8 ter
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26 marzo 2015
Art. 8-bis. (( (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).)) (( 1. All' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 , e successive modificazioni, da parte".
2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e' soppresso.
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile , fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 26 marzo 2015
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