Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221
Articolo 3Articolo 5
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Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale 1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprieta', dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprieta' di almeno uno di essi;
2. se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprieta' e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprieta' di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento.
(2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 ".
Entrata in vigore il 8 febbraio 2014
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