Articolo 21 del Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Articolo 20Articolo 22
Versione
28 dicembre 1991
Art. 21
(Rinvenimento dei fluidi geotermici)
1. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro 15 giorni, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.
2. Salvo giustificati motivi, entro un anno dal completamento del pozzo devono avere inizio le prove di produzione che sono condotte con continuita' sotto il controllo della Sezione competente, che puo' impartire prescrizioni in proposito.
3. Qualora nel corso delle prove di produzione, per la limitata quantita' di fluidi da produrre, non sia programmata la reiniezione dei fluidi geotermici secondo le modalita' di cui all'art. 64, i fluidi stessi dovranno essere raccolti e trattati prima dello smaltimento in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1991
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