Art. 4
(Capacita' tecnica ed economica)
1. La capacita' tecnica ed economica e' valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione.
2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.
(Capacita' tecnica ed economica)
1. La capacita' tecnica ed economica e' valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione.
2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.