Articolo 27 del Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 dicembre 1991
Art. 27
(Obblighi del permissionario)
1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto:
a) ad eseguire le operazioni con la piu' rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate;
b) ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di conferimento del permesso, nonche' quelle che fossero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi interessi;
c) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall'Ingegnere capo ai fini della regolare esecuzione del programma;
d) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione;
e) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle eventuali risorse rinvenute;
f) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1991
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