Art. 65
(Decadenza)
1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge:
a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968;
b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge;
c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967.
2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non puo' ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. Tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art. 3 comma 6 della legge.
(Decadenza)
1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge:
a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968;
b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge;
c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967.
2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non puo' ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. Tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art. 3 comma 6 della legge.