Articolo 8 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 novembre 2004
>
Versione
29 gennaio 2005
>
Versione
23 marzo 2006
Art. 8. Norme transitorie 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche , ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, non sono consentite. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale , con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente