Articolo 2 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
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30 novembre 2004
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29 gennaio 2005
Art. 2. Salvaguardia del principio di coesistenza 1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre (( . . . )) .
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.
2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette. 3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare (( agli agricoltori, agli operatori della filiera ed )) ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici e transgenici )) e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2005
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