Articolo 6 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
Articolo 5Articolo 7
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Art. 6. Sanzioni 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000 ((2)) 2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale , con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2.
Entrata in vigore il 23 marzo 2006
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