Articolo 4 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
Articolo 3Articolo 5
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23 marzo 2006
Art. 4. Piani di coesistenza 1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche per realizzare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra conduttori agricoli agricoli , al fine di adottare le misure di gestione previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche , convenzionali e biologiche .
3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale , con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 marzo 2006
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