Articolo 3 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
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23 marzo 2006
Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza 1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali , con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di natura non regolamentare , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998 .
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 marzo 2006
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