Articolo 7 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
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Art. 7. Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il "Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche".
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto , di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza , nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) .
3. Il Comitato di cui al comma 1 propone , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.
Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale , con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 22/3/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 marzo 2006
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