Articolo 1 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279
Articolo 2
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30 novembre 2004
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29 gennaio 2005
Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione (( autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale. )) 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ; b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).
Entrata in vigore il 29 gennaio 2005
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