Art. 52. (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) 1. Nell' articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".
NOTA ALL'ARTICOLO 52
- Il testo vigente dell' art. 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'art. 52 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."
NOTA ALL'ARTICOLO 52
- Il testo vigente dell' art. 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'art. 52 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."