Articolo 3 del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 luglio 1998
Art. 3. (Calcoli intermedi) 1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d). NOTA ALL'ARTICOLO 3
- Si trascrive il testo dell'art. 4.4 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997:
"4. Gli importi monetari da convertire da un'unita' monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unita' euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unita' monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati."
Entrata in vigore il 9 luglio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente