Art. 52-ter. Prescrizione delle monete metalliche 1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. ((6)) ((7)) 1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. ((6)) ((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 , e all' articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 .
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 , e all' articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 .