Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 920
Versione
7 gennaio 1978
Art. 1. Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

Entrata in vigore il 7 gennaio 1978
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