Art. 1. Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
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7 gennaio 1978
7 gennaio 1978
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- 1. Corte Cost., sentenza 24/07/1981, n. 150Provvedimento: N. 150 SENTENZA 26 GIUGNO 1981 Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981. Pres. AMADEI - Rel. PALADIN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministro per la Marina mercantile, in proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei …Leggi di più...
- delega del presidente del consiglio·
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- sent. 150/81 b. conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)·
- competenza del presidente del consiglio solo in relazione ad attribuzioni ad esso proprie.·
- delibera del consiglio dei ministri·
- ricorso proposto da singolo ministro