Art. 14. Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di gestione e smaltimento 1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE , lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici puo' avvenire negli impianti di incenerimento gia' autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
Note all' art. 14:
- La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000 .
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).
sistemi di gestione e smaltimento 1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE , lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici puo' avvenire negli impianti di incenerimento gia' autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
Note all' art. 14:
- La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000 .
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).