Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
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26 settembre 2003
Art. 6. Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria 1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
Nota all' art. 6:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modificazioni, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.
Entrata in vigore il 26 settembre 2003
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