Art. 10.
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.