Articolo 10 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 marzo 1929
Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, e' pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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