Articolo 13 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 marzo 1929
Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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