Articolo 17 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 marzo 1929
Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo, valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre professioni, salvo cio' che e' disposto dagli articoli 18 a 24.

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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