Art. 17.
Le disposizioni del precedente articolo, valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre professioni, salvo cio' che e' disposto dagli articoli 18 a 24.
Le disposizioni del precedente articolo, valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre professioni, salvo cio' che e' disposto dagli articoli 18 a 24.