Articolo 18 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 17Articolo 19
Versione
30 marzo 1929
Art. 18.

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facolta' di compiere:

1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso pero' che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitu' rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, e' comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente