Articolo 374 - Allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248
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1 luglio 1865

Art. 374.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto e' specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

Entrata in vigore il 1 luglio 1865
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