Articolo 373 - Allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248
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1 luglio 1865

Art. 373.

Per quanto risguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilita' pubblica.

Entrata in vigore il 1 luglio 1865