Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 febbraio 1974
Art. 9.
Per la costruzione dei nuovi impianti di depurazione indicati nell'art. 3 e per l'adeguamento di quelli esistenti alle caratteristiche previste nell'articolo medesimo la regione Veneto e' autorizzata a concedere ad enti pubblici, imprese o privati, contributi in capitale.
I contributi da concedersi agli enti pubblici sono commisurati come segue:
a) dal 70 per cento al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1973 registri un disavanzo. I limiti stessi sono rispettivamente aumentati al 90% ed al 70% per gli impianti di depurazione relativi a fognature urbane. La misura del contributo e' determinata in relazione al bilancio sulla base dell'attestazione dell'autorita' tutoria;
b) al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ove il bilancio dell'ente relativo all'anno finanziario 1972 non registri disavanzo.
Sono considerati enti pubblici, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al comma precedente, i comuni e i loro consorzi, le province, i consorzi di bonifica, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza.
I contributi da concedersi ad imprese o privati, o loro concorsi, sono commisurati come segue:
a) al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'impresa o per i privati che non risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;
b) al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati, che risultino iscritti rispettivamente per l'anno 1972 nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile non superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 6 milioni, salvo rivalsa in caso di differente definitivo accertamento;
c) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per le imprese o per i privati che risultino iscritti per l'anno 1972 nei ruoli rispettivamente dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito imponibile superiore a lire 100 milioni e dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 6 milioni.
Per le imprese costituitesi nell'anno 1973 la iscrizione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sara' riferita all'anno medesimo.
Alle imprese o privati titolari di piu' impianti il contributo e' concesso nella misura spettante per ciascuno di essi.
(Il settimo comma non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Il contributo e' concesso nella misura del 35% nel caso che gli impianti siano a servizio di edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, nonche' di edifici appartenenti a cooperative edilizie ed edifici di culto, che non siano allacciabili a fognature pubbliche.
Quando, in sede di approvazione del progetto, venga accertato che il trattamento per la riduzione delle sostanze eutrofizzanti risponde ad effettiva necessita' o venga accertato che l'impianto rivesta carattere di avanzata tecnologia, i contributi previsti nel presente articolo vengono maggiorati del 5% dell'importo ammissibile. Le due maggiorazioni non sono cumulabili.
I consorzi che sono costituiti dalla regione Veneto in adempimento del disposto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , con la finalita' di costruire, mantenere e gestire gli impianti per la depurazione delle acque o altro scopo previsto dalla legge medesima, hanno titolo al contributo nella misura prevista della lettura a) del comma secondo se consorzi costituiti con la partecipazione di enti pubblici, dalla lettera a) del comma quarto se costituiti con la esclusiva partecipazione di privati.
Per la costruzione degli impianti di cui all'art. 3, ad uso comune di piu' soggetti non costituiti in consorzio, il contributo e' concesso a ciascun partecipante in relazione alla sua qualita' ed in proporzione alla spesa per la quale e' quotato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1974
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