Art. 1.
Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall' art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonche' alla posizione topografica dell'impianto.
In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:
a) scarichi di fognature urbane e simili;
b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;
c) opere di drenaggio e raccolta nonche' impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.
Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosita' e nocuita'.
In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:
a) direttamente nelle acque della laguna;
b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;
c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravita' o con sollevamento;
d) direttamente in mare aperto in prossimita' della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimita' della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;
e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.
Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall' art. 9, comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonche' alla posizione topografica dell'impianto.
In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da:
a) scarichi di fognature urbane e simili;
b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali;
c) opere di drenaggio e raccolta nonche' impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura.
Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosita' e nocuita'.
In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito:
a) direttamente nelle acque della laguna;
b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori;
c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravita' o con sollevamento;
d) direttamente in mare aperto in prossimita' della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimita' della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore;
e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.