Articolo 57 del Regolamento del Regio decreto 5 gennaio 1908, n. 27
Articolo 56Articolo 58
Versione
3 marzo 1908
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Versione
25 febbraio 1926
Regolamento-art. 57

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 126))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1926
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