Articolo 57 del Regolamento del Regio decreto 5 gennaio 1908, n. 27
Articolo 56Articolo 58
Regolamento del Regio decreto 5 gennaio 1908, n. 27
Articolo 57 del Regolamento del Regio decreto 5 gennaio 1908, n. 27Abrogato
Versione 3 marzo 1908
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Versione 25 febbraio 1926
Regolamento-art. 57
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 126))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1926
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Giurisprudenza • 1
1. CGCE, n. C-413/04, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, 01/06/2006
Provvedimento: […] 51. L'art. 57 AA costituisce un elemento del sistema istituito dalla Parte quinta, Titolo II, dell'Atto di adesione che stabilisce le condizioni relative all'applicabilità degli atti comunitari nei nuovi Stati membri. La regola fondamentale è che le direttive e le decisioni ai sensi dell'art. 249 CE si applicano ai nuovi Stati membri a partire dall'adesione e che entro tale data devono essere adottate le necessarie misure di attuazione, a meno che altri termini siano previsti dall'Atto di adesione o dai relativi allegati (artt. 53 AA e 54 AA).
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